STATUTO DELL’A.D.V.S.T. – ODV

Associazione Donatori Volontari Sangue per Talassemici
LOCRI (RC)
DENOMINAZIONE   SOCIALE E FORMA GIURIDICA:
È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “A.D.V.S.T. – ODV”, che assume la forma giuridica di Associazione Non Riconosciuta, con sede legale in Locri (R.C.). È apartitica, aconfessionale, esclude discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione ed ideologia politica. È stabilito che l’Associazione avrà una durata illimitata (conformemente a quanto sancito nell’Atto Costitutivo).
SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE:
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociali.
L’Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, la seguente attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
  • Attività di Interventi e Prestazioni Sanitarie mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
    1. promuovere la donazione di Sangue ed Emocomponenti, in forma volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
    2. promuovere la donazione di Midollo Osseo, in forma volontaria, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
    3. concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale;
    4. sensibilizzare la pubblica opinione sul grave problema della Microcitemia;
    5. ) si impegna, altresì, a promuovere ogni attività atta alla prevenzione relativa al problema di cui sopra, fornendone i mezzi d’informazione necessari, oltre che a creare momenti ed occasioni d’incontro nei quali realizzare un piano atto a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da Microcitemia, nonché di tutti coloro che possano averne bisogno.
      Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con l’attività di Socio.
      L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale al presente Statuto, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
      L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
      L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
      L’Associazione per lo svolgimento delle sue attività, si avvale principalmente dell’apporto di volontari. Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell’Associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
RISORSE:
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali.
ORGANI  DELL’ASSOCIAZIONE:
Gli organi dell’Associazione sono:
  1. Assemblea Generale dei Soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Collegio Revisori dei Conti
  4. Comitato Tecnico
ASSEMBLEA  ORDINARIA E COMPETENZE INDEROGABILI:
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci (per l’ammissione al voto è richiesta un’iscrizione di almeno tre mesi).
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una volta l’anno dagli amministratori per l’approvazione del bilancio. È inoltre convocata quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo (1/10) dei soci ne faccia richiesta motivata.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l’Assemblea in seconda convocazione  sarà valida qualunque  sia il numero  degli intervenuti. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. I soci possono avere fino ad un massimo di tre deleghe così come stabilito dall’art.24 del CTS.
L’Assemblea:
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Tutte le cariche hanno una durata di anni 5 (cinque) e sono rinnovabili.

COMPITI E QUORUM DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole del settantacinque per cento degli intervenuti.
L’Assemblea, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, potrà essere convocata con lettera raccomandata, via e-mail, lettera controfirmata, o mediante affissione dell’avviso di convocazione sulla bacheca dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno la data il luogo l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Il voto viene espresso per alzata di mano.
IL PRESIDENTE
Viene eletto dall’Assemblea regolarmente costituita e rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Allo stesso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri e comprende:
  1. Presidente
  2. Vicepresidente
  3. Segretario
  4. Tesoriere
  5. Consigliere
Il  Consiglio  Direttivo,  una  volta  eletto  dall’Assemblea  Generale  dei  Soci, provvederà a riunirsi in tempi brevi, al fine di ratificare le cariche sopradette.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Il primo Consiglio Direttivo è  nominato nell’Atto Costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea dei soci. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Si riunisce con convocazione del Presidente, o su richiesta dei 2/3 (due terzi) del Direttivo, ogni qualvolta si renderà necessario, con preavviso verbale (contatto diretto o chiamata telefonica), almeno tre giorni prima. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, con alzata di mano. Ogni Consigliere non potrà avere più di una delega. Il Consiglio Direttivo garantisce l’attuazione delle delibere assunte dall’Assemblea.
Il Consiglio è l’organo preposto alla redazione del Bilancio annuale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI:
È composto  da  3 (tre)  membri  effettivi e 2 (due) supplenti e comprende: il Presidente del Collegio e due membri. Ha il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
COMITATO TECNICO:
Il Consiglio Direttivo dovrà, entro sessanta giorni dalla sua elezione, nominare un Comitato di Tecnici che lo aiuterà nella fase organizzativa e che assisterà ogni iniziativa del Consiglio Direttivo, atta a migliorare le condizioni di vita dei microcitemici, come espressamente richiesto dal presente Statuto. Esso sarà composto da persone del corpo medico, giuridico e sociale e sarà coordinato dal Presidente dell’Associazione.
I SOCI:
si distinguono in:
  1. Soci Fondatori e Ordinari
  2. Soci Benemeriti
SOCI FONDATORI E ORDINARI:
Costituiscono la base dell’Associazione, possono essere o non essere donatori. Devono fornire tutta la collaborazione necessaria al raggiungimento dei fini e degli scopi dell’Associazione.

SOCI BENEMERITI:
Sono coloro i quali vorranno contribuire economicamente, professionalmente e culturalmente alla realizzazione degli obiettivi dell’Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a:
  • partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione
  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto
  • accedere alle cariche associative ed a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenere copia.
AMMISSIONE DI NUOVI SOCI:
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato , redatta e sottoscritta in carta semplice. Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante socio entro 30 giorni. L’ammissione è comunicata per iscritto all’interessato e annotata nel Libro Soci. In caso di rigetto della domanda, l’organo competente deve motivare la deliberazione. L’aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, in occasione della successiva convocazione.
Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:
  1. richiesta scritta in carta semplice da presentare al Consiglio Direttivo;
  2. richiesta inviata a mezzo e-mail allo stesso Consiglio Direttivo.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:
essa avviene:
  1. per dimissione
  2. per decadenza
  3. per indegnità conseguente allo spirito statutario, ossia per atti contrari agli scopi umanitari previsti dallo Statuto
  4. per decesso
La perdita di qualifica di Socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

Tutte le Cariche Sociali sono gratuite.

DONATORI DELL’ASSOCIAZIONE:
si distinguono in:
Donatori di Sangue: sono tutti coloro che, idonei fisicamente, si impegnano a donare il sangue gratuitamente secondo i principi del presente Statuto e della Legge.
Donatori di Midollo Osseo: sono tutti coloro che, idonei fisicamente, si impegnano a donare il Midollo Osseo gratuitamente secondo i principi del presente Statuto e della Legge.
Benemerenze Donatori:
I donatori che si distingueranno per aver effettuato un certo numero di donazioni di sangue verranno premiati con apposita cerimonia e delibera del Consiglio Direttivo.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO:
L’anno finanziario inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno
Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige e approva il Bilancio dell’Associazione, redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro il 30/06 per l’approvazione.
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell’art. 8 c.2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO:
A norma dell’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo Settore individuato/i dal Consiglio Direttivo.